FAQ

In questa sezione è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti relative alle procedure gestite tramite questo portale.

Normativa

Consultare il sito istituzionale MIMIT - https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/materie-prime-critiche/rottami-metallici.
Data pubblicazione: 6/13/2025

La circolare è stata pubblicata al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/materie-prime-critiche/rottami-metallici. Inoltre, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il seguente Comunicato relativo alla circolare esplicativa per il lancio della piattaforma digitale per le notifiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. accessibile a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-05&atto.codiceRedazionale=25A06518&elenco30giorni=true
Data pubblicazione: 12/10/2025

Notifica

L’obbligo di notifica di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 è da effettuarsi: - durante il periodo transitorio, mediante portale e tramite invio della PEC. - al termine del periodo transitorio, solo tramite apposita piattaforma informatica appositamente predisposta. Gli indirizzi di posta elettronica certificata di riferimento sono i seguenti: - nerf@pec.mise.gov.it per il Ministero delle imprese e del made in Italy; - dgue.10@cert.esteri.it per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Data pubblicazione: 6/20/2025

In caso di errore (es. dati errati i incompleti), il soggetto dovrà revocare la notifica errata. Per farlo, occorrerà entrare nella piattaforma e annullare la pratica conclusa. Dopo l’annullamento sarà possibile procedere ad una nuova notifica corretta. In caso di mancanza di richiesta di annullamento, quest'ultima non sarà considerata annullata e sarà valutata ai fini del monitoraggio.
Data pubblicazione: 6/20/2025

In caso di difformità tra i dati della notifica e quelli riscontrati in fase di monitoraggio, potranno essere avviati gli opportuni accertamenti dagli uffici delle Agenzie delle Dogane territorialmente competenti.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Sarà possibile operare una rettifica solo nei 30 giorni successivi alla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione inserita in fase di notifica. In fase di rettifica, il soggetto dovrà indicare la data esatta di accettazione della dichiarazione di esportazione. L'accettazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data presunta dichiarata in fase di notifica e, più in particolare: - per i primi 15 giorni non sarà necessario motivare tale discostamento; per i successivi 15 giorni sarà necessario fornire una motivazione. L'utente potrà rettificare tutti i dati, ad eccezione del codice doganale e della qualifica del materiale esportato. I dati relativi al peso netto potranno essere modificati solo per una variazione del 5%. In caso di mancata rettifica, saranno considerati effettivi i dati precedentemente comunicati nella notifica originale.
Data pubblicazione: 11/6/2025

La notifica è incompleta quando non contiene tutti i dati richiesti.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Sì, tutti i dati dovranno essere debitamente inseriti e rettificati qualora differenti da quelli notificati in precedenza.
Data pubblicazione: 11/6/2025

In questo caso la notifica non è stata eseguita e pertanto è da considerarsi omessa.
Data pubblicazione: 11/6/2025

In questo caso la notifica sarà considerata tardiva e l’obbligo di legge non adempiuto.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Se si annulla una notifica errata e si invia una nuova notifica corretta, il conteggio dei successivi sessanta giorni per l’esportazione ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione della nuova notifica.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Se l'esportazione avviene prima dei 60 giorni dalla notifica, l'obbligo di legge sarà considerato non adempiuto.
Data pubblicazione: 11/6/2025

La norma richiede che la notifica sia eseguita “almeno” sessanta giorni prima dell’esportazione. Preavvisi superiori a quello minimo previsto dalla legge sono consentiti, tenendo in considerazione il fine dell’attività di monitoraggio e i principi di ragionevolezza e buona fede oggettiva.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Il soggetto al momento della notifica deve indicare una data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, che dovrà rispettare il termine dei 60 giorni (ossia tra la data della notifica e la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione dovranno intercorrere almeno 60 giorni). L'accettazione della dichiarazione di esportazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data presunta dichiarata in fase di notifica. Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione inserita in fase di notifica, il soggetto dovrà rettificare i dati inserendo all'interno della piattaforma digitale la data esatta dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.
Data pubblicazione: 11/6/2025

La notifica può essere rettificata.
Data pubblicazione: 11/6/2025

La notifica può essere rettificata.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Il quantitativo dichiarato verrà comunque considerato in chilogrammi e l'attività di monitoraggio verrà effettuata considerando il peso in chilogrammi.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, le quali impongono l’obbligo di rendere una informativa completa dell’operazione di esportazione, il peso notificato deve coincidere con quanto dichiarato al momento dell’esportazione. Si evidenzia come il valore del peso netto dei rottami esportati potrà essere modificato in fase di rettifica in eccesso entro un massimo del 5%.
Data pubblicazione: 11/6/2025

No, non è consentito indicare più codici doganali (voci TARIC/HS/CN) in una singola notifica.
Data pubblicazione: 11/6/2025

In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, è consentito inviare la notifica tramite PEC, indirizzandola solo agli indirizzi dei Ministeri competenti nerf@pec.mise.gov.it e dgue.10@cert.esteri.it, allegando evidenza del problema tecnico. È consigliabile conservare copia della comunicazione e delle ricevute di invio. l'operatore potrà utilizzare a tal fine il modulo presente al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/materie-prime-critiche/rottami-metallici
Data pubblicazione: 11/6/2025

La notifica può essere effettuare solo dal rappresentante legale del soggetto che opera l’esportazione, o da persona delegata dal rappresentante legale, munita di delega firmata digitalmente dal rappresentante legale.
Data pubblicazione: 11/6/2025

No, ogni comunicazione deve contenere una sola notifica, la quale deve corrispondere a una singola operazione di esportazione. Non sono ammesse notifiche cumulative per più esportazioni.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Durante il periodo transitorio, sarà necessario effettuare la notifica sia tramite piattaforma digitale, che a mezzo PEC.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Il soggetto dovrà seguire una procedura doppia, articolata in questi passaggi: - Accedere alla piattaforma digitale e inserire i dati richiesti per la notifica. - Al termine della compilazione, la piattaforma genererà due file, un documento in formato Excel e un documento in formato PDF firmato digitalmente, che il soggetto dovrà scaricare. - Successivamente, i dati inseriti nella piattaforma dovranno essere riportati manualmente nel nuovo modello Excel disponibile sul sito istituzionale. - Il modulo Excel compilato dovrà essere convertito in formato PDF e firmato digitalmente. - Infine, il soggetto dovrà inviare via PEC agli indirizzi dei due Ministeri nerf@pec.mise.gov.it e dgue.10@cert.esteri.it i seguenti quattro file: o File Excel scaricato dalla piattaforma digitale; o File PDF, firmato digitalmente, scaricato dalla piattaforma; o Nuovo modulo Excel compilato manualmente; o La copia del nuovo modulo in formato PDF firmata digitalmente. Questa procedura è pensata al fine di testare la piattaforma e garantire la certezza di trasmissione della notifica da parte dei soggetti ai Ministeri competenti.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Fatto salvo l’obbligo di notifica anche tramite piattaforma, in questo caso verranno presi in considerazione i dati trasmessi a mezzo PEC e contenuti nel documento PDF firmato digitalmente.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Al termine del periodo transitorio, il soggetto sarà tenuto, salvo diverse informazioni che saranno fornite con adeguato anticipo, a effettuare la notifica esclusivamente con l’invio dei dati tramite piattaforma digitale.
Data pubblicazione: 11/6/2025

Per le notifiche pervenute in data precedente al 15 dicembre 2025 si applica la procedura precedentemente in vigore che prevedeva l'invio esclusivamente tramite PEC.
Data pubblicazione: 12/10/2025

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